Art. 9.
(Compiti della Conferenza
nazionale dei Garanti).

      1. La Conferenza nazionale dei Garanti, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:

          a) individua le linee generali che sovrintendono all'attuazione dei diritti dei minori;

          b) coordina le attività dei Garanti regionali sia tra loro che con il Garante nazionale e dirime eventuali questioni di competenza insorte tra loro;

          c) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale;

          d) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e del relativo grado di collegamento;

          e) individua forme di scambio costante di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;

          f) verifica gli strumenti formativi posti in essere;

          g) promuove corsi di formazione, per persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori o di curatori speciali dei minori, e ne predispone gli elenchi;

          h) elabora le linee guida del Rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), che è presentato alle Camere dal Garante nazionale.